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Nel 2015 da alcune denunce di genitori in tutta Italia è partita un’indagine per corruzione che ha coinvolto aziende produttrici di formula artificiale, informatori medico scientifici e medici pediatri che prescrivevano formula in cambio di regalie. Da queste indagini sono scaturite due udienze penali, una presso il Tribunale di Pisa ed una su Chieti. Le associazioni che in Italia si occupano di sostegno, promozione e protezione dell’allattamento, IBFAN Italia e MAMI, hanno ritenuto doveroso costituirsi parte civile all’interno di questi processi penali nella convinzione che una corretta commercializzazione dei sostituti del latte materno sia un importante baluardo a tutela della salute dei più piccoli (e delle loro madri).
La corruzione infatti rappresenta l’aspetto penalmente rilevante del marketing selvaggio delle aziende produttrici che IBFAN Italia monitora e denuncia da anni.
In prima battuta le due associazioni hanno provato a costituirsi presso la Procura di Pisa senza successo ed in seconda battuta in data 6 febbraio u.s. il GUP ha estromesso le due associazioni dal processo instaurato presso la Procura di Chieti, utilizzando il precedente giurisprudenziale di Pisa, suggerito dalla difesa delle controparti.
In particolare si legge nell’ordinanza che: “…non è ravvisabile l’interesse ad agire da parte delle suddette associazioni, in quanto, anche se nei loro statuti si persegue l’obiettivo di eliminare la scorretta commercializzazione degli alimenti sostitutivi del latte materno e quello di sostenere la corretta alimentazione delle madri e dei figli, pur tuttavia, nel presente provvedimento, il comportamento ascritto agli imputati non sembra porsi in contrasto con detti obiettivi; ritenuto infatti che, alla luce delle imputazioni da vagliare i pretesi corrotti sarebbero stati indotti dai corruttori semplicemente a prescrivere (senza alcun obbligo in tal senso) prodotti di un’azienda a discapito di quelli delle altre, ma non ad impedire che le madri allattassero naturalmente i propri figli; considerato, pertanto, che nel presente procedimento non sembra che possano emergere ipotesi in cui il diritto alla salute delle madri e dei figli sia stato leso, ovvero sia stato impedito l’allattamento naturale inteso come garanzia del diritto alla salute dei bambini; P.Q.M. dispone l’esclusione dal presente giudizio di entrambe le parti civili…”
“In tema di allattamento domina una totale arretratezza culturale e ignoranza delle Leggi”, commenta l’avvocato delle Associazioni; “basti pensare che una delle difese di controparte a riprova del fatto che il medico coinvolto sostiene l’allattamento materno ha prodotto in giudizio un foglio di dimissioni dell’ospedale dove era scritto che si consigliava l’allattamento al seno ed in mancanza si prescriveva latte Mellin: all’interno di un’udienza preliminare è stato utilizzato come elemento probatorio un divieto sancito dal DM 82/2009 e dalla relativa disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 84/2011. L’infrazione di una legge è stata in parole povere portata come prova dell’innocenza di un reato, mentre dovrebbe andare ad aggiungersi all’impianto accusatorio contro gli imputati”.
Continua l’avvocato: “Sempre la difesa ha avuto l’ardire di sostenere che fosse necessario prescrivere la tipologia del latte perché “tutti i latti sono diversi e bisogna indicare quello giusto” eppure si dovrebbe sapere che le formule sono tutte uguali dal punto di vista funzionale perché la loro composizione, per Decreto Ministeriale, varia entro limiti molto stretti.
Ed ancora continua il legale: “… mi chiedo: come può un medico corrotto assistere secondo scienza e coscienza? Da genitore mi sento di dover stare sulla difensiva, da legale prendo atto dell’arretratezza, da cittadina vorrei che tutti i genitori fossero informati.”
L’utilizzo del termine “prescrizione” da parte del Giudice dell’udienza preliminare è errato perché la formula non è prescrivibile: i pediatri possono solo consigliare una marca, a voce o per iscritto, ma non possono prescrivere, questo da un lato forse complica le procedure giudiziarie (a sfavore di chi scrive), ma dall’altro libera i genitori da qualsiasi bisogno di obbedire pertanto, invitiamo gli stessi a mettere in atto il più possibile questa facoltà di disobbedienza civile a cui dobbiamo gandhianamente puntare sviluppando sempre di più un consumo critico rispetto a quello che ci propina il mercato.
Da queste vicende giudiziarie emerge prepotentemente che senza una doverosa coscienza sociale sulla protezione dell’allattamento non è possibile comprendere quanto sia importante bloccare le pratiche scorrette di commercializzazione dei sostituti del latte materno per tutelare la salute di tutti i bambini.
La corruzione trova terreno fertile nell’ignoranza e genera ignoranza, perché le vittime inconsapevoli di prescrizioni che sono state il prezzo della corruzione, a loro volta si convinceranno che “non avevano latte”, proprio perché si sono affidate a medici corrotti o nella migliore delle ipotesi impreparati.
Da qui l’appello delle Associazioni ai genitori: “INFORMATEVI ED INFORMATE”.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Appare opportuno citare le “pratiche ostative all’allattamento” richiamate dall’art. 14 (ultimo punto) del DM 82/2009 qui riportato:
Art. 14.
Campagna sulla corretta alimentazione e tutela dell’allattamento al seno
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte:
a) a diffondere e a valorizzare i corsi di preparazione alla nascita e altre iniziative educative nelle maternita’ e sul territorio, con adeguate informazioni sull’allattamento al seno, ivi incluse quelle previste dal presente decreto;
b) favorire nei reparti di maternita’ l’adozione e la prosecuzione dell’allattamento al seno, diffondendo il rooming-in ed attuando i piu’ efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;
c) fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovendo interventi formativi, sostenendo e coordinando le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;
d) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell’allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata;
e) vigilare affinche’ al momento della dimissione dal reparto maternita’ non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l’allattamento al seno. Le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l’indicazione all’uso del sostituto del latte materno nonche’ le informazioni congrue al suo piu’ corretto utilizzo;
f) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell’industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici;
g) contrastare ogni forma di pubblicita’, anche occulta, e di comportamenti ostativi alla pratica dell’allattamentomaterno.